Domande
La direttiva SNG 482638 emanata il 01.03.2023 sostituisce la SNR 462638 emanata il 28 giugno 2018. La nuova direttiva chiarisce alcuni aspetti del SNR.
Il responsabile è il datore di lavoro. Sarà il datore di lavoro a definire gli intervalli dei controlli periodici sulla base delle indicazioni del costruttore o di una valutazione dei rischi.
No, il controllo periodico degli apparecchi nelle case private è responsabilità dell’utente.
Sì, se durante il periodo di utilizzo gli apparecchi vengono ceduti a terzi, e se durante l’utilizzo questi apparecchi subiscono alterazioni rilevanti per la sicurezza, prima di ogni cessione deve essere effettuato un controllo periodico o un controllo dopo la riparazione.
Se un apparecchio elettrico viene modificato e la sicurezza risulta significativamente compromessa, bisogna seguire le disposizioni per l’immissione sul mercato di una un nuovo prodotto. (OPBT art.21§3)
No, devono essere controllati anche gli apparecchi fissi. Non devono essere controllati i MACCHINARI fissi. (Differenza tra apparecchi e macchinari vedi EN 60335-1)
Assolutamente consigliato. La norma non lo prevede, ma in caso che il test non passi, diventa più facile avere il supporto del produttore/rivenditore. In più, si può tenere traccia di una nota, su eventuali specifiche che con il tempo possono essere dimenticate.
No, queste non devono essere controllate. Queste fanno parte della infrastruttura (SN 411000).
E’ sempre buono testare gli apparecchi come verrebbero usati.
Nessuna, la prima è valida in Germania e la seconda ha giurisdizione nel territorio Elvetico.
In linea generale, no. L’apparecchi informatici e multimediali non sono in genere pericolosi, e dovrebbero essere controllati ogni 5 anni, in genere un periodo più lungo della loro durata di vita. La sicurezza è definita come “Libertà da rischi inaccettabili” (ISO 14971, cpv.2.24). Lo stesso dicasi dei cavi confezionati usati per l’alimentare gli stessi.
nuovo Nota: per gli apparecchi non esposti a sollecitazioni meccaniche né a effetti nocivi, è di norma possibile evitare i controlli periodici dalla direttiva SNG, attenendosi ai dati del costruttore.
Gli apparecchi non vanno mai smontati per la misurazione. Se il collegamento di terra non può essere raggiunto, non si farà quella misura.
Sono da effettuare con il responsabile del laboratorio.
Questi apparecchi sono normalmente di Classe 1. Andrebbero etichettati e posso continuare ad essere usati dopo che hanno passato il controllo.
Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica, sottrarlo da un ulteriore utilizzo e se non può essere riparato dovrà essere smaltito.
E’ obbligatori per enti pubblici e professionali. Ma fintanto che non ci sono incidenti, non ci sono conseguenze...
Di norma, no! Tranne rare eccezioni, gli apparecchi con presa straniera non dovrebbero essere venduti in Svizzera. Sostituire la presa straniera o usare un adattatore permanente per essere conformi alla norma SNG 482638.
Nota: Negli apparecchi con spina estera, la sostituzione a regola d’arte con una spina svizzera adeguata non influisce sulla conformità né sull’obbligo di garanzia. (SNG 491000-3060 - SNG491000-3060_Jan2021_it_Brochure-1.pdf)
In armonia con il OPBT art.22b non è necessario effettuare le misurazioni, anche se SNG 482638 richiede che questa scelta sia documentata.
Oltre la documentazione riferente al SNG 482638, per ogni macchina dovrebbe essere disponibile: (Direttiva CFSL 6512, par 4)
- manuali (manuli per l’esercizio, l’uso e la manutenzione). Essi devono essere redatti a seconda della richiesta dell’azienda in italiano, francese o tedesco.
- dichiarazione di conformità (solo se acquistate dopo il 1° gennaio 1997)
- dichiarazione di incorporazione (per le macchine incomplete)
Per macchine costruite dalla ditta stessa, il datore di lavoro deve provvedere affinchè siano conformi alle disposizione dell’Omacch. Egli deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute indicati nell’allegato 1 della Direttiva macchine, attestarlo con una dichiarazione di conformità e fornire la documentazione tecnica e la valutazione dei rischi (art.2 cap 1b e 2 Omacch - CFSL 6512 art.4)